
I prodotti dietetici o integratori alimentari sono attualmente regolamentati in italia dal decreto legislativo n.111 del 27 gennaio 1992,che recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva CEE n.89/398 del 3 maggio 1989.
Detto decreto definisce i prodotti in questione come "prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare", al pari della direttiva comunitaria cui d'attuazione.
I requisiti dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare presentano le seguenti caratteristiche: si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
Tali prodotti devono rispondere alle esigenze nutrizionali per individui in condizioni fisiologiche particolari (stress, attività fisica intensa, carenze di alcuni nutrienti, aumentato fabbisogno di micronutrienti, sportivi) per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze.
Sostanzialmente si distinguono due categorie di integratori dietetici: quelli che rientrano nell'art.7, "notificati", e quelli nell'art.8, autorizzati o meglio registrati. Nei primi rientrano tutti quei prodotti che rispondono alle indicazioni suindicate.
Mentre nei secondi (art.8) rientrano tutti quei prodotti che essendo destinati agli sportivi, devono seguire un iter diverso, il quale iter prevede uno studio(razionale) che dimostri l'efficacia e la salubrità dei nutrienti per l'obiettivo indicato, in particolare a quelli individui che compiono sforzi intensi, soprattutto muscolari.